da Corte di Giustizia UE sentenza del 19.4.2018 | 23 Aprile 2018

Indennità all'agente anche nella risoluzione del contratto durante il periodo di prova

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CONTRATTO DI AGENZIA: INDENNITA’ E RISARCIMENTI SPETTANO ALL’AGENTE ANCHE IN CASO DI RISOLUZIONE DURANTE IL PERIODO DI PROVA

Con sentenza del 19.4.2018 resa nella causa C-645/2016, la Corte di Giustizia UE ha ritenuto che la disciplina delle indennità di fine rapporto e del risarcimento del danno sia applicabile anche nel caso in cui la cessazione del rapporto di agenzia sia avvenuta durante il periodo di prova.
I fatti di causa risalgono al 2011, anno in cui le società di diritto francese preponente e agente stipulavano un contratto di agenzia sottoposto a periodo di prova di 12 mesi. Durante il periodo di prova, considerati i modesti risultati di vendita ottenuti dall’agente rispetto all’obiettivo annuale, la preponente comunicava all’agente la risoluzione del contratto con il preavviso contrattuale di 1 mese (nella maggior parte dei mandati il patto di prove prevede il recesso senza preavviso).
L’agente conveniva in giudizio la preponente, domandandole il pagamento di un'indennità compensativa per il pregiudizio risultante dalla cessazione del contratto d’agenzia, oltre al risarcimento del danno per l’illegittima risoluzione dello stesso.

La causa è approdata davanti alla Cour de Cassation, la quale ha rimesso alla Corte di Giustizia UE la seguente questione pregiudiziale: << Se l'articolo 17 della direttiva (n. 86/653 CE) trovi applicazione nel caso in cui l'estinzione del contratto di agenzia commerciale intervenga durante il periodo di prova ivi pattuito >>. Ciò perché la citata direttiva nulla prevede per il caso di cessazione durante il periodo di prova e la giurisprudenza costante della Cour de Cassation era stata, sino a quel momento, nel senso di negare tale diritto.

La Corte di Giustizia, dopo aver preliminarmente affermato la legittimità del patto di prova nel contratto di agenzia commerciale (1) , posto che << la disciplina dell'indennità e del risarcimento del danno ivi prevista [nella direttiva n.86/653 NdR] è volta non a sanzionare la risoluzione del contratto, bensì ad indennizzare l'agente commerciale per le prestazioni compiute di cui il preponente continui a beneficiare anche successivamente alla cessazione dei rapporti contrattuali >> ha concluso che << il diritto all'indennità ed al risarcimento del danno subìto trova pertanto applicazione anche nel caso in cui la cessazione dei rapporti contrattuali tra il preponente e l'agente commerciale si sia verificata nel corso del periodo di prova >> Beninteso, ove ne ricorrano i presupposti.

La sentenza, ovviamente, avrà ricadute anche nelle aule italiane, ma non può nascondersi qualche perplessità. Se, come ammesso dalla stessa Corte di Giustizia << la pattuizione di un periodo di prova è volta a facilitare la risoluzione di un contratto di agenzia commerciale >> e fino a pochi giorni fa senza rischio di indennità, la convenienza anche economica del patto di prova è ora in discussione. Attenzione, dunque.

Avv. Giulio Nobili


(1) Ricordiamo che il Codice Civile italiano non contempla il periodo di prova nel contratto di agenzia, mentre gli AEC ne fanno solo un accenno. La Cassazione ha ammesso la sua legittimità da parecchi anni.