da | 30 Agosto 2016

Anche le persone fisiche possono concordare la propria situazione debitoria – ovvero la procedura di esdibitazione (questa sconosciuta).

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Sebbene la procedura di esdebitazione per le situazioni di sovraindebitamento dei privati cittadini sia stata introdotta nel nostro ordinamento dalla legge numero 3 del 2012 (e successive modifiche e integrazioni), l’istituto pare che non abbia ancora trovato un diffuso riscontro, probabilmente per la sua scarsa conoscenza.

Tale procedura è attivabile da coloro che, non essendo imprese commerciali, non potevano fare ricorso alle procedure concorsuali previste dal nostro ordinamento. Si tratta sostanzialmente degli imprenditori agricoli, dei liberi professionisti, dei consumatori per le obbligazioni contratte fuori dall'eventuale attività di impresa, dei piccoli imprenditori commerciali e dei fideiussori che hanno garantito i debiti di un imprenditore fallito.

Sono previsti tre diversi rimedi: l'accordo di ristrutturazione dei debiti, la liquidazione del patrimonio del debitore e il piano del consumatore (quest’ultimo riservato a tale categoria).

L'accordo di ristrutturazione dei debiti, similarmente al concordato preventivo per le imprese commerciali, è una proposta formulata dal debitore per il pagamento percentuale dei crediti. La proposta è autorizzata dal Tribunale previo consenso favorevole del 60% dei creditori.

La liquidazione del patrimonio è l’offerta del debitore ai creditori di soddisfacimento dei propri crediti con il ricavato dalla vendita dei propri beni, con esclusione delle risorse necessarie per mantenere la famiglia. I debiti rimasti impagati si estinguono e se è pur vero che il debitore perderà il proprio patrimonio, è altrettanto vero che sarà liberato dal fardello dei debiti residui.

Il piano del consumatore, infine, è anch’esso una proposta di accordo con i creditori, riservato alle persone fisiche/consumatori, in situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni contratte e il patrimonio liquidabile. Condizione di ammissibilità è la meritevolezza, un giudizio cioè di non eccessiva sproporzione tra debiti contratti e potenzialità del suo patrimonio. I creditori non daranno un parere vincolante, l'organismo di composizione della crisi, verificati i contenuti nel piano, si esprimerà sulla sua applicabilità e il Tribunale sulla sua approvazione. Il cittadino, quindi, adempiendo al piano estinguerà il mote debiti in misura inferiore rispetto all’ammontare complessivo.

Stefano Salardi