da Avv. Giulio Nobili | 1 Settembre 2016

Contratto di Agenzia - La Corte di Giustizia Europea amplia la nozione di “nuovi clienti” ai fini del calcolo dell’indennità di cessazione del rapporto

corte di giustizia

Con sentenza del 7.4.2016 nella causa C-135/14 (Marcon Germany Gmbh / Yvonne Karaskiewicz), la CGCE si è pronunciata sulle modalità interpretative della nozione di “nuovi clienti” contenuta nell’art. 89b, paragrafo 1 dell’Handelgesetzbuch (HGB - Codice di Commercio della Repubblica Federale di Germania), che disciplina l’indennità di cessazione nel rapporto di agenzia nel diritto tedesco. E sulla sua compatibilità con l’art. 17 della Direttiva 86/653/CEE del Consiglio del 18.12.1986, relativa alla coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti.

Come noto, l’art. 17, paragrafi 1 e 2 della direttiva, stabilisce che all’atto della cessazione del rapporto di agenzia, l’agente di commercio abbia diritto al versamento di un’adeguata indennità, “ se ed in quanto il preponente ricavi, anche dopo la fine del contratto, vantaggi sostanziali dai rapporti commerciali con nuovi clienti procurati dall’agente commerciale..”.

Al contrario di quanto previsto dall’art. 1751 del Codice Civile, che pure costituisce attuazione della citata direttiva, l’art. 89b dell’HBG contiene un’ulteriore specificazione: “ È equiparabile all’acquisizione di un nuovo cliente il fatto che l’agente commerciale abbia sviluppato rapporti commerciali con un cliente esistente in misura così sostanziale da doversi considerare equiparabile, da un punto di vista economico, all’acquisizione di un nuovo cliente”.
Proprio in merito alla compatibilità tra le due disposizioni - quella comunitaria e quella tedesca di portata più ampia - la Corte Federale di Cassazione ha rinviato pregiudizialmente la questione alla Corte di Giustizia Europea.

La Corte, con la citata sentenza, ha ampliato la nozione di “nuovi clienti”, stabilendo che:
1) l’art.17 della direttiva deve essere interpretato in un senso che contribuisca alla tutela dell’agente commerciale e che tenga pienamente conto dei meriti acquisiti da quest’ultimo nell’espletamento delle operazioni affidategli. La nozione di “nuovi clienti” ai sensi di detta disposizione, non può essere quindi letta in maniera restrittiva;
2) in una fattispecie come quella oggetto del procedimento in esame (agente commerciale incaricato di trattare la vendita di un segmento della complessiva gamma di merci della preponente e non della gamma intera) la circostanza che un soggetto (cliente) intrattenesse già rapporti commerciali con la preponente riguardo ad altre merci, non esclude che esso possa essere considerato quale nuovo cliente procurato dall’agente commerciale, qualora questi, grazie ai propri sforzi, sia riuscito a porre in essere rapporti commerciali tra il soggetto in questione e lo stesso preponente con riguardo alle specifiche merci di cui gli sia stata affidata la vendita;
3) la circostanza che il preponente affidi a un agente commerciale non in esclusiva la vendita di nuove merci presso clienti con cui esso intrattenga già determinati rapporti d’affari, può costituire un’indicazione del fatto che tali merci rientrino in un segmento della gamma differente da quello fino a quel momento acquistato dai clienti stessi e che la vendita di dette nuove merci ai medesimi imporrà all’agente commerciale di instaurare con loro rapporti d’affari specifici. Circostanza, tuttavia, da accertare caso per caso.

La Corte ha però accolto in parte anche le argomentazioni della preponente Marcon Germany Gmbh in punto di quantificazione dell’indennità. Poichè ha altresì specificato che - ove la preponente sia in grado di provare che l’agente sia stato agevolato nel promuovere vendite a soggetti che già rientravano tra i clienti della preponente (seppur per segmenti di gamma differenti) – tale prova potrà essere valutata dal giudice nazionale per determinare la congruità dell’indennità richiesta.
Nell’attesa che la sentenza in esame, la cui motivazione appare condivisibile, venga richiamata anche nelle controversie nazionali, diventa d’obbligo invitare alla cautela nella redazione dei contratti di agenzia. Poiché la ben nota prassi di allegare al contratto una lista dei clienti già presenti nel portafoglio della preponente - al fine di cautelarsi contro le pretese indennitarie dell’agente - rischia di perdere parte della propria efficacia.

Giulio Nobili – Studio Legale Salardi